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03/01/2012 Formazione iniziale e Tfa, tutto da rifare. Solo le prove confermate a fine febbraio
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Corso di abilitazione per l'iscrizione al registro dei conciliatori

 

CONCILIAZIONE PROFESSIONALE EXTRAGIUDIZIALE

La legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", collegata alla Finanziaria 2009 ha delegato al Governo tra l’altro l'adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il relativo Decreto legislativo il 28.10.2009. Viene così sancita la indispensabilità/necessità di una nuova figura professionale: il conciliatore extragiudiziale professionale.
A titolo esemplificativo, la qualifica di Conciliatore Professionale è utile/necessaria per ricoprire i seguenti ruoli professionali:

  • Conciliatore presso gli Organismi di Conciliazione registrati presso il Ministero della Giustizia.
  • Conciliatore presso gli Organismi di Conciliazione istituiti presso i Tribunali ai sensi della L 69/2009.
  • Conciliatore presso le Camere di Commercio.
  • Conciliatore presso le Associazioni di categoria ed i Sindacati.
  • Conciliatore presso le Camere di Conciliazione di Istituti bancari, di Aziende di telecomunicazioni e di erogazione di servizi.
  • Conciliatore in Studi professionali e, in particolare, in Studi Legali e di Consulenti del Lavoro.
  • Coordinatore per la conciliazione familiare presso le Aziende Unità Sanitarie Locali.
  • Conciliatore presso Enti pubblici ed Enti locali.

La qualifica di <conciliatore professionale> risulterà altresì indispensabile ai professionisti delle aree legale e commerciale, soprattutto in vista dell’attuazione della Legge 18 giugno 2009, n.69, e dei relativi decreti delegati, in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

IL CONCILIATORE
Il Conciliatore è un professionista, terzo ed imparziale, esperto in tecniche di conciliazione, che assiste le parti in conflitto guidandole a trovare una soluzione condivisa che sia reciprocamente soddisfacente.
La Segreteria dello Sportello di Conciliazione forma una apposita Lista da cui individua il conciliatore da nominare per la singola controversia.
Per l’iscrizione alla Lista dei Conciliatori, il richiedente deve aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per conciliatori, riconosciuto dalle Camere di Commercio, che soddisfi gli standard minimi definiti a livello nazionale dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, nel rispetto della normativa vigente (corso di formazione base di 32 ore oltre a 4 ore di valutazione finale per 30 partecipanti).
La richiesta, in carta libera, va inoltrata alla Commissione Conciliativa, ai sensi del Regolamento di Conciliazione.
Principi di comportamento del conciliatore
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna situazione di antagonismo, o, viceversa, di affinità con gli interessi fatti valere tra le parti in lite.
Il conciliatore deve comunicare al responsabile del servizio l’eventuale venir meno, nel corso della procedura, della propria indipendenza ed autonomia nei confronti delle parti; deve, parimenti, comunicare al responsabile del servizio ogni tentativo di condizionamento nei suoi confronti, da chiunque provenga.
Il conciliatore nell’espletare le sue funzioni deve essere e rimanere imparziale nei confronti di tutte le parti in lite. Tale imparzialità comporta l’essere liberi da favoritismi o pregiudizi sia nelle parole che nei fatti, e impegnarsi a fornire un servizio a tutte le parti in lite senza preferenza alcuna.
L’obiettivo del conciliatore è il raggiungimento dell’accordo tra le parti ogniqualvolta ciò risulti possibile.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti comprendano la natura del procedimento ed in particolare i suoi costi, il fatto che si basi sul principio di libera autodeterminazione, il ruolo del conciliatore come terzo neutrale ed il suo rapporto con le parti.
Nei rapporti con le parti il conciliatore deve prestare la massima attenzione onde evitare qualsiasi tipo di linguaggio tecnico o espressione specialistica che, non essendo di uso comune, risulti comprensibile con difficoltà alle parti in lite.
Il conciliatore non deve divulgare alcuna informazione ricevuta nel corso del procedimento senza aver prima ottenuto il consenso della parte che l’ha rivelata.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti assumano, nel corso della conciliazione, decisioni con sufficiente cognizione di causa.
Il conciliatore deve organizzare la procedura nel modo più diligente e corretto, cercando di renderla più spedita possibile, nel rispetto del principio di autodeterminazione delle parti.
Il conciliatore è tenuto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, e ad avvisare le parti (se del caso ritirandosi dalla procedura) se ritiene che l’accordo violi la legge, sia gravemente iniquo per una o più parti, sia basato su informazioni erronee, sia il risultato di negoziati in mala fede o non possa essere eseguito.

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI

ispirate al codice deontologico approvato dall’U.I.A (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane

 

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.

  • Il Conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
  • Il Conciliatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità . Il Conciliatore deve sempre agire, e dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Conciliatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
  • Il Conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
  • le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
  • il ruolo del Conciliatore e delle parti;
  • gli obblighi di riservatezza a carico del Conciliatore e delle parti.
  • Il Conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia.
  • Il Conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
  • Il Conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Conciliatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Il Conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di Conciliatore.

Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Conciliatore ed una delle parti.

Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del Conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra.

Neutralità si riferisce alla posizione del Conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di conciliazione.

 

 


 

 

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