Corso di abilitazione per l'iscrizione al registro dei conciliatori
CONCILIAZIONE PROFESSIONALE EXTRAGIUDIZIALE
La legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", collegata alla Finanziaria 2009 ha delegato al Governo tra l’altro l'adozione di norme istitutive della mediazione e della conciliazione in materia civile e commerciale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il relativo Decreto legislativo il 28.10.2009. Viene così sancita la indispensabilità/necessità di una nuova figura professionale: il conciliatore extragiudiziale professionale.
A titolo esemplificativo, la qualifica di Conciliatore Professionale è utile/necessaria per ricoprire i seguenti ruoli professionali:
La qualifica di <conciliatore professionale> risulterà altresì indispensabile ai professionisti delle aree legale e commerciale, soprattutto in vista dell’attuazione della Legge 18 giugno 2009, n.69, e dei relativi decreti delegati, in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
IL CONCILIATORE
Il Conciliatore è un professionista, terzo ed imparziale, esperto in tecniche di conciliazione, che assiste le parti in conflitto guidandole a trovare una soluzione condivisa che sia reciprocamente soddisfacente.
La Segreteria dello Sportello di Conciliazione forma una apposita Lista da cui individua il conciliatore da nominare per la singola controversia.
Per l’iscrizione alla Lista dei Conciliatori, il richiedente deve aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per conciliatori, riconosciuto dalle Camere di Commercio, che soddisfi gli standard minimi definiti a livello nazionale dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, nel rispetto della normativa vigente (corso di formazione base di 32 ore oltre a 4 ore di valutazione finale per 30 partecipanti).
La richiesta, in carta libera, va inoltrata alla Commissione Conciliativa, ai sensi del Regolamento di Conciliazione.
Principi di comportamento del conciliatore
Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna situazione di antagonismo, o, viceversa, di affinità con gli interessi fatti valere tra le parti in lite.
Il conciliatore deve comunicare al responsabile del servizio l’eventuale venir meno, nel corso della procedura, della propria indipendenza ed autonomia nei confronti delle parti; deve, parimenti, comunicare al responsabile del servizio ogni tentativo di condizionamento nei suoi confronti, da chiunque provenga.
Il conciliatore nell’espletare le sue funzioni deve essere e rimanere imparziale nei confronti di tutte le parti in lite. Tale imparzialità comporta l’essere liberi da favoritismi o pregiudizi sia nelle parole che nei fatti, e impegnarsi a fornire un servizio a tutte le parti in lite senza preferenza alcuna.
L’obiettivo del conciliatore è il raggiungimento dell’accordo tra le parti ogniqualvolta ciò risulti possibile.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti comprendano la natura del procedimento ed in particolare i suoi costi, il fatto che si basi sul principio di libera autodeterminazione, il ruolo del conciliatore come terzo neutrale ed il suo rapporto con le parti.
Nei rapporti con le parti il conciliatore deve prestare la massima attenzione onde evitare qualsiasi tipo di linguaggio tecnico o espressione specialistica che, non essendo di uso comune, risulti comprensibile con difficoltà alle parti in lite.
Il conciliatore non deve divulgare alcuna informazione ricevuta nel corso del procedimento senza aver prima ottenuto il consenso della parte che l’ha rivelata.
Il conciliatore deve assicurarsi che tutte le parti assumano, nel corso della conciliazione, decisioni con sufficiente cognizione di causa.
Il conciliatore deve organizzare la procedura nel modo più diligente e corretto, cercando di renderla più spedita possibile, nel rispetto del principio di autodeterminazione delle parti.
Il conciliatore è tenuto ad aiutare le parti a raggiungere un accordo soddisfacente, e ad avvisare le parti (se del caso ritirandosi dalla procedura) se ritiene che l’accordo violi la legge, sia gravemente iniquo per una o più parti, sia basato su informazioni erronee, sia il risultato di negoziati in mala fede o non possa essere eseguito.
ispirate al codice deontologico approvato dall’U.I.A (Unione Internazionale degli Avvocati) nella sessione 2 aprile 2002, e adattate alla conciliazione amministrata dalle CCIAA italiane
Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Conciliatore sono tenuti all’osservanza delle seguenti norme di comportamento.
Il Conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di Conciliatore.
Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Conciliatore ed una delle parti.